IL TUO CLIENTE
PUO’ COMPRARE?
SCOPRI CON NOI COME RICONOSCERE IL CLIENTE GIUSTO.
Ben ritrovati carissime lettrici e carissimi lettori, siamo alla
terzultima tappa prima di giungere alla conclusione del nostro primo viaggio insieme
che, ci ha condotti alla scoperta di utili consigli pratici per vendere casa
oggi, in un mercato in continuo mutamento, soprattutto dal punto di vista
finanziario. Oggi cercheremo di capire come individuare, tra i potenziali
clienti (che al giorno d’oggi non sono più una moltitudine infinita), quei
clienti (meno rari di quanto si percepisca), in grado di concretizzare
l’acquisto perché hanno i requisiti giusti e le potenzialità economiche idonee
per giungere al rogito notarile.
Quando
qualcuno legge il vostro annuncio e vi chiama al telefono, ha veramente la
possibilità di comprare la vostra casa?
Quanti clienti
Vi hanno detto che volevano comprare e poi si sono volatilizzati?
Quanti Vi
hanno detto “La compro” però devo chiedere in banca, se mi concedono il mutuo o
in alternativa sicuramente mi concederanno il mutuo, ma dopo mesi ancora non se
ne sa nulla? Certamente qualcuno avrà
visitato la vostra casa due o tre volte mostrandosi interessato, e lo era,
soltanto che per comprare dovrà necessariamente vendere la sua di casa. Come potete evitare di perdere tempo e
opportunità, gestire le vostre visite in Sicurezza e far vedere la vostra casa
solo a clienti selezionati?
Imparate a
fare buone domande al telefono, per decidere se è opportuno far vistare la
vostra casa. Preparate le domande da fare prima, durante e dopo la visita.
Non
impegnatevi e non aspettate nessuno a fronte di Proposte Verbali!
È il momento di rispondere alle vostre domande, ne abbiamo
scelta una di un gentile lettore, ma vi ricordiamo che in privato risponderemo
a tutti i quesiti che ci sottoporrete…
È possibile richiedere il TFR per l’acquisto della prima casa?
Per l’acquisto
della prima casa o per la ristrutturazione e per altri casi che vedremo, si può richiedere un'anticipazione del TFR, trova la sua disciplina
nell’art.2120
del codice civile che disciplina il trattamento di fine rapporto e ne definisce
il contenuto.
Il TFR o “liquidazione” o “buonuscita”, è quella somma di denaro che
viene erogata a
favore del lavoratore subordinato, essendo un diritto è comunque dovuto.
Lo stesso art. 2120
cc delinea tre punti fondamentali:
- garanzia, in cui stabilisce il diritto a ricevere la
liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro
delineandone i criteri di
calcolo,
- rivalutazione;
- anticipazione.
La legge 297/82 limita l’anticipo del TFR nella misura massima del 70% dell’importo maturato. Nel corso del rapporto di lavoro, l’anticipazione
si può ottenere soltanto una volta e può essere richiesta dal lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di
servizio con lo stesso datore di lavoro.
Le motivazioni per
cui è possibile richiederlo sono ben precise per cui non sempre è possibile
ottenerlo.
Tra queste
rientrano i congedi per
astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua, le spese mediche per terapie, interventi
etc, acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli,
ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà.
Per quanto riguarda
l’acquisto della prima casa per se o per i propri figli, originariamente
era richiesto l’atto di compravendita con tutte le difficoltà che ne derivavano
per il lavoratore, essendo quest’ultimo costretto a poter richiedere l’anticipo
solo dopo il rogito e quindi versato l’importo di acquisto.
Successivamente a
sentenza della corte costituzionale (5 aprile 1991 n°142), oggi è
sufficiente dimostrare con idonea documentazione diversa dall’atto notarile
che lo stesso sia in corso di perfezionamento (contratto preliminare di
vendita, partecipazione ad una cooperativa edilizia, costruzione della casa sul
terreno ecc.).
L’anticipazione del TFR può essere richiesta anche dal
lavoratore che devolve il proprio TFR ai fondi pensione.
Va ricordato che
sull'anticipo vanno pagate le tasse (art.11 decreto 252/2005).
- sugli anticipi per spese acquisto prima casa,
ristrutturazione, etc; l’aliquota applicabile all’importo di TFR
anticipato è pari al 23%.
E' possibile
chiedere l'anticipo TFR ad estinzione di un mutuo in corso nella misura
in cui è finalizzato all'acquisto della prima casa per se o per i propri
figli, così come si può evincere dall'art. 2120 Codice Civile commi 6 e 8.
Ovviamente l'anticipazione della liquidazione deve essere strumentale a
questo tipo di richiesta e ciò sarà valutato dal Giudice caso per caso secondo
criteri di normalità e ragionevolezza. Resta fermo che il datore di lavoro,
nella propria discrezionalità decisiva, può comunque disporre di
concederlo.
Bene è l’ora di
salutarci, arrivederci per il consiglio n.9 che riguarderà la documentazione.
Maria Anastasi RE/MAX QUATTROPARETI
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